Decreto Legislativo
n.68/03 09-04-03 Attuazione della
direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del
diritto d'autore e dei diritti connessi nella società
dell'informazione.
(GU n. 87 del 14-4-2003 - Suppl.
Ordinario n.61) - testo in vigore dal: 29-4-2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione; Vista la direttiva 2001/29/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001, relativa
all'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e
dei diritti connessi nella società dell'informazione;
Vista la legge 1 marzo 2002, n. 39, ed
in particolare gli articoli 1, 2, 30 e l'allegato B, che detta
i criteri di delega al Governo per il recepimento della citata
direttiva 2001/29/CE; Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633,
recante protezione del diritto d'autore e di altri diritti
connessi al suo esercizio;
Vista la legge 20 giugno 1978, n. 399,
recante ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna per
la protezione delle opere letterarie ed artistiche;
Vista la legge 22 novembre 1973, n. 866,
recante ratifica ed esecuzione della Convenzione di Roma
relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori,
dei produttori di fonogrammi e degli organismi di
radiodiffusione;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 93,
concernente le norme a favore delle imprese fonografiche ed i
compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre
1998, n. 368, relativo alla istituzione del Ministero per i
beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visti l'articolo 52 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e l'articolo 10 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, relativi al
trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali
delle competenze esercitate dal Dipartimento per
l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei
Ministri in materia di diritto d'autore e disciplina della
proprietà letteraria; Visto il decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 419, sul riordinamento del sistema degli enti
pubblici nazionali;
Vista la legge 18 agosto 2000, n. 248,
recante nuove norme sul diritto d'autore;
Vista la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20
dicembre 2002;
Acquisiti i pareri della VII Commissione
della Camera dei deputati in data 25 febbraio 2003, della
Commissione XIV della Camera dei deputati in data 19 febbraio
2003 e della Commissione 2a del Senato della Repubblica in
data 27 febbraio 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003; Sulla
proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con
i Ministri degli affari esteri, della giustizia e
dell'economia e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
CAPO I
Modificazioni della legge 22 aprile
1941, n.633, recante protezione del diritto d'autore e di
altri diritti connessi al suo esercizio
Art. 1
1 . L'articolo 13 della legge 22
aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
"Art. 13 - 1. 11 diritto esclusivo di
riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta
o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte
dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a
mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la
fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di
riproduzione.".
Art. 2
1. L'articolo 16 della legge 22 aprile
1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
Art. 16- 1. Il diritto esclusivo di
comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell'opera ha
per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a
distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radio, la
televisione ed altri mezzi analoghi e comprende la
comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via
cavo, nonché le comunicazioni al pubblico codificate con
condizioni particolari di accesso; comprende, altresì, la
messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che
ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti
individualmente. 2. 11 diritto di cui al comma I non si
esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi
compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico.".
Art. 3
I . L'articolo 17 della legge 22 aprile
1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
" Art- 17- 1. Il diritto esclusivo
di distribuzione ha per oggetto la messa in commercio o in
circolazione, o comunque a disposizione, del pubblico, con
qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, dell'originale
dell'opera o degli esemplari di essa e comprende, altresì, il
diritto esclusivo di introdurre nel territorio degli Stati
della Comunità europea, a fini di distribuzione, le
riproduzioni fatte negli Stati extracomunitari.
2. I1 diritto di distribuzione
dell'originale o di copie dell'opera non si esaurisce nella
Comunità europea, se non nel caso in cui la prima vendita o il
primo atto di trasferimento della proprietà nella Comunità sia
effettuato dal titolare del diritto o con il suo consenso.
3. Quanto disposto dal comma 2 non si
applica alla messa a disposizione del pubblico di opere in
modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento
scelti individualmente, anche nel caso in cui sia consentita
la realizzazione di copie dell'opera.
4. Ai fini dell'esaurimento di cui al
comma 2, non costituisce esercizio del diritto esclusivo di
distribuzione la consegna gratuita di esemplari delle opere,
effettuata o consentita dal titolare a fini promozionali,
ovvero di insegnamento o di ricerca scientifica.".
Art. 4
1. L'articolo 55 della legge 22 aprile
1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
"Art. 55 - 1. Senza pregiudizio dei
diritti dell'autore sulla radiodiffusione della sua opera,
l'ente esercente é autorizzato a registrare su disco, o su
altro supporto, l'opera stessa, al fine della sua
radiodiffusione differita per necessità orarie o tecniche,
purché la registrazione suddetta sia, dopo l'uso, distrutta o
resa inservibile. 2. E' consentita la conservazione in archivi
ufficiali delle registrazioni di cui al comma 1 che abbiano un
eccezionale carattere documentario, senza possibilità di
ulteriore utilizzazione a fini economici o commerciali salva,
per quest'ultima, l'autorizzazione dell'autore dell'opera e
dei titolari di diritti connessi.".
Art. 5
La denominazione della sezione V, capo
IV, titolo I, della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituita
dalla seguente:
"SEZIONE V
Opere registrate su supporti".
Art. 6
1. L'articolo 61 della legge 22 aprile
1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
"Art. 61 1. L'autore ha il diritto
esclusivo, ai sensi delle disposizioni contenute nella sezione
I del capo III di questo titolo:
a) di adattare e di registrare l'opera
su qualunque supporto riproduttore di suoni, di voci o di
immagini, qualunque sia la tecnologia utilizzata;
b) di riprodurre, di distribuire, di
noleggiare e di dare in prestito gli esemplari dell'opera così
adattata o registrata;
c) di eseguire pubblicamente e di
comunicare l'opera al pubblico mediante l'impiego di qualunque
supporto.
2. La cessione del diritto di
riproduzione o del diritto di distribuzione non comprende,
salvo patto contrario, la cessione del diritto di esecuzione
pubblica o di comunicazione al pubblico.
3. Per quanto riguarda la
radiodiffusione, il diritto d'autore resta regolato dalle
norme contenute nella precedente sezione.".
Art. 7
1 . l'articolo 62 della legge 22 aprile
1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
"Art. 62 1. I supporti
fonografici, nei quali l'opera dell'ingegno é riprodotta, non
possono essere distribuiti se non portino stabilmente apposte
le indicazioni seguenti:
a) titolo dell'opera riprodotta;
b) nome dell'autore;
c) nome dell'artista interprete od
esecutore. I complessi orchestrali o corali sono indicati col
nome d'uso;
d) data della fabbricazione.".
Art. 8
1. L'articolo 63 della legge 22 aprile
1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
"Art. 63 1 - I supporti devono essere
fabbricati od utilizzati in modo che venga rispettato il
diritto morale dell'autore, ai termini degli articoli 20 e 21.
2. Si considerano lecite le
modificazioni dell'opera richieste dalle necessità tecniche
della registrazione.".
Art. 9
1. Il capo V del titolo I della legge 22
aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
"Capo V
Eccezioni e limitazioni
Sezione I - Reprografia ed altre
eccezioni e limitazioni
Art. 65 - 1. Gli articoli di attualità
di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle
riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a
disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso
carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati
al pubblico in altre riviste o giornali, anche
radiotelevisivi, se la riproduzione o l'utilizzazione non è
stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da
cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato.
2. La riproduzione o comunicazione al
pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione
di avvenimenti di attualità è consentita ai fini
dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo
informativo, sempre che si indichi, salvo caso di
impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore, se
riportato.
Art. 66 - 1. I discorsi su argomenti di
interesse politico o amministrativo tenuti in pubbliche
assemblee o comunque in pubblico, nonché gli estratti di
conferenze aperte al pubblico, possono essere liberamente
riprodotti o comunicati al pubblico, nei limiti giustificati
dallo scopo informativo, nelle riviste o nei giornali anche
radiotelevisivi o telematici, purché indichino la fonte, il
nome dell'autore, la data e il luogo in cui il discorso fu
tenuto.
Art. 67- 1. Opere o brani di opere
possono essere riprodotti a fini di pubblica sicurezza, nelle
procedure parlamentari, giudiziarie o amministrative, purché
si indichino la fonte e, ove possibile, il nome dell'autore.
Art. 68 - 1. E' libera la riproduzione
di singole opere o brani di opere per uso personale dei
lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a
spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.
2. E' libera la fotocopia di opere
esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in
quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi
pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri
servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto
o indiretto.
3. Fermo restando il divieto di
riproduzione di spartiti e partiture musicali, è consentita,
nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o
fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la
riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno
effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo.
4. I responsabili dei punti o centri di
riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano
a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per
fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono
corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle
opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che, mediante tali
apparecchi, vengono riprodotte per gli usi previsti nel comma
3. La misura di detto compenso e le modalità per la
riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i
criteri posti all'art. 181- ter della presente legge. Salvo
diverso accordo tra la SIAE e le associazione delle categorie
interessate, tale compenso non può essere inferiore per
ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato
annualmente dall'ISTAT per i libri.
5. Le riproduzioni per uso personale
delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte
all'interno delle stesse con i mezzi di cui al comma 3,
possono essere effettuate liberamente nei limiti stabiliti dal
medesimo comma 3 con corresponsione di un compenso in forma
forfetaria a favore degli aventi diritto di cui al comma 2
dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo
periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale
compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche,
nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli
enti dai quali le biblioteche dipendono. I limiti di cui al
comma 3 non si applicano alle opere fuori dai cataloghi
editoriali e rare in quanto di difficile reperibilità sul
mercato.
6. E' vietato lo spaccio al pubblico
delle copie di cui ai commi precedenti e, in genere, ogni
utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione
economica spettanti all'autore.
Art. 68-bis - 1. Salvo quanto disposto
in ordine alla responsabilità dei prestatori intermediari
dalla normativa in materia di commercio elettronico, sono
esentati dal diritto di riproduzione gli atti di riproduzione
temporanea privi di rilievo economico proprio che sono
transitori o accessori e parte integrante ed essenziale di un
procedimento tecnologico, eseguiti all'unico scopo di
consentire la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento
di un intermediario, o un utilizzo legittimo di un'opera o di
altri materiali.
Art. 69 - I. Il prestito eseguito dalle
biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai
fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non
è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del
relativo diritto, al quale non è dovuta alcuna remunerazione e
ha ad oggetto esclusivamente:
a) gli esemplari a stampa delle opere,
eccettuati gli spartiti e le partiture musicali;
b) i fonogrammi ed i videogrammi
contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze
d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi
almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto
di distribuzione, ovvero, non essendo stato esercitato
il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi
dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini.
2. Per i servizi delle biblioteche,
discoteche e cineteche dello Stato e degli enti pubblici è
consentita la riproduzione, senza alcun vantaggio economico o
commerciale diretto o indiretto, in un unico esemplare, dei
fonogrammi e dei videogrammi contenenti opere cinematografiche
o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse
sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche,
cineteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici.
Art. 70 - 1.Il riassunto, la citazione o
la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro
comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di
critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini
e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione
economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o
di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per
finalità illustrative e per fini non commerciali.
2. Nelle antologie ad uso scolastico la
riproduzione non può superare la misura determinata dal
regolamento, il quale fissa la modalità per la determinazione
dell'equo compenso.
3. Il riassunto, la citazione o la
riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione
del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e,
se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali
indicazioni figurino sull'opera riprodotta.
Art. 71 - 1. Le bande musicali e le
fanfare dei corpi armati dello Stato possono eseguire in
pubblico brani musicali o parti di opere in musica, senza
pagamento di alcun compenso per diritti di autore, purché
l'esecuzione sia effettuata senza scopo di lucro.
Art. 71-bis - 1. Ai portatori di
particolari handicap sono consentite, per uso personale, la
riproduzione di opere e materiali protetti o l'utilizzazione
della comunicazione al pubblico degli stessi, purché siano
direttamente collegate all'handicap, non abbiano carattere
commerciale e si limitino a quanto richiesto dall'handicap.
2. Con decreto del Ministro per i beni e
le attività culturali, di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, sentito il comitato di cui all'art.
190, sono individuate le categorie di portatori di handicap di
cui al comma 1 e i criteri per l'individuazione dei singoli
beneficiari nonché, ove necessario, le modalità di fruizione
dell'eccezione.
Art. 71-ter - 1. E' libera la
comunicazione o la messa a disposizione destinata a singoli
individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio,
su terminali aventi tale unica funzione situati nei locali
delle biblioteche accessibili al pubblico, degli istituti di
istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente alle
opere o ad altri materiali contenuti nelle loro collezioni e
non soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o da
licenza.
Art. 71-quater- 1. E' consentita la
riproduzione di emissioni radiotelevisive effettuate da
ospedali pubblici e da istituti di prevenzione e pena, per un
utilizzo esclusivamente interno, purché i titolari dei diritti
ricevano un equo compenso determinato con decreto del Ministro
per i beni e le attività culturali, sentito il comitato di cui
all'art. 190 .
Art. 71-quinquies - 1. I titolari di
diritti che abbiano apposto le misure tecnologiche di cui
all'articolo 102-quater sono tenuti alla rimozione delle
stesse, per consentire l'utilizzo delle opere o dei materiali
protetti, dietro richiesta dell'autorità competente, per fini
di sicurezza pubblica o per assicurare il corretto svolgimento
di un procedimento amministrativo, parlamentare o giudiziario.
2. I titolari dei diritti sono
tenuti ad adottare idonee soluzioni, anche mediante la stipula
di appositi accordi con le associazioni di categoria
rappresentative dei beneficiari, per consentire l'esercizio
delle eccezioni di cui agli articoli 55, 68, commi 1 e 2, 69,
comma 2, 70, comma 1, 71-bis e 71-quater, su espressa
richiesta dei beneficiari ed a condizione che i beneficiari
stessi abbiano acquisito il possesso legittimo degli esemplari
dell'opera o del materiale protetto, o vi abbiano avuto
accesso legittimo ai fini del loro utilizzo, nel rispetto e
nei limiti delle disposizioni di cui ai citati articoli, ivi
compresa la corresponsione dell'equo compenso, ove previsto.
3. I titolari dei diritti non sono
tenuti agli adempimenti di cui al comma 2 in relazione alle
opere o ai materiali messi a disposizione del pubblico in modo
che ciascuno vi possa avere accesso dal luogo o nel momento
scelto individualmente, quando l'accesso avvenga sulla base di
accordi contrattuali.
4. Le associazioni di categoria dei
titolari dei diritti e gli enti o le associazioni
rappresentative dei beneficiari delle eccezioni di cui al
comma 2 possono svolgere trattative volte a consentire
l'esercizio di dette eccezioni. In mancanza di accordo,
ciascuna delle parti può rivolgersi al comitato di cui
all'articolo 190 perché esperisca un tentativo obbligatorio di
conciliazione, secondo le modalità di cui all'articolo
194 bis.
5. Dall'applicazione della presente
disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
Sezione 1l - Riproduzione privata ad uso
personale
Art. 71-sexies - 1. E' consentita la
riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi
supporto, effettuata da una persona fisica per uso
esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza
fini direttamente o indirettamente commerciali, nel
rispetto delle misure tecnologiche di cui all'articolo
102-quater.
2. La riproduzione di cui al comma 1 non
può essere effettuata da terzi. La prestazione di servizi
finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi e
videogrammi da parte di persona fisica per uso personale
costituisce attività di riproduzione soggetta alle
disposizioni di cui agli articoli 13, 72, 78-bis, 79 e 80.
3. La disposizione di cui al camma 1 non
si applica alle opere o ai materiali protetti messi a
disposizione dei pubblico in modo che ciascuno possa avervi
accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, quando
l'opera è protetta dalle misure tecnologiche di cui
all'articolo 102-quater ovvero quando l'accesso è consentito
sulla base di accordi contrattuali.
4. Fatto salvo quanto disposto dal comma
3, i titolari dei diritti sono tenuti a consentire che,
nonostante l'applicazione delle misure tecnologiche di cui
all'articolo 102-quater, la persona fisica che abbia acquisito
il possesso legittimo di esemplari dell'opera o del materiale
protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa
effettuare una copia privata, anche solo analogica, per uso
personale, a condizione che tale possibilità non sia in
contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri
materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari
dei diritti.
Art. 71-septies - 1. Gli autori ed i
produttori di fonogrammi, nonché i produttori originari di
opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori ed i
produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno
diritto ad un compenso per la riproduzione privata di
fonogrammi e di videogrammi di cui all'articolo 71-sexies.
Detto compenso è costituito, per gli apparecchi esclusivamente
destinati alla registrazione analogica o digitale di
fonogrammi o videogrammi, da una quota del prezzo pagato
dall'acquirente finale al rivenditore, che per gli apparecchi
polifunzionali è calcolata sul prezzo di un apparecchio avente
caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna
destinata alla registrazione, ovvero, qualora ciò non fosse
possibile, da un importo fisso per apparecchio. Per i supporti
di registrazione audio e video, quali supporti analogici,
supporti digitali, memorie fisse o trasferibili destinate alla
registrazione di fonogrammi o videogrammi, il compenso è
costituito da una somma commisurata alla capacità di
registrazione resa dai medesimi supporti.
2. Il compenso di cui al comma 1 è
determinato con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali, sentito il comitato di cui all'articolo 190 e le
associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei
produttori degli apparecchi e dei supporti di cui al comma 1.
Per la determinazione del compenso si tiene conto
dell'apposizione o meno delle misure tecnologiche di cui
all'articolo 102-quater, nonché della diversa incidenza della
copia digitale rispetto alla copia analogica. Il decreto è
sottoposto ad aggiornamento triennale.
3. Il compenso è dovuto da chi fabbrica
o importa nel territorio dello Stato, per fini commerciali,
gli apparecchi e i supporti indicati nel comma 1. I predetti
soggetti devono presentare alla Società italiana degli autori
ed editori (S.I.A.E.), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla
quale risultino le vendite effettuate ed i compensi dovuti,
che devono essere contestualmente corrisposti. In caso di
mancata corresponsione del compenso, è responsabile in solido
per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei
supporti di registrazione.
4. Nel caso di inadempimento degli
obblighi di cui al comma 3, ovvero se sussistono seri indizi
che la dichiarazione presentata non corrisponda alla realtà,
la Società italiana degli autori e editori (S.I.A.E.) può
ottenere che il giudice disponga l'esibizione delle scritture
contabili del soggetto obbligato, oppure che acquisisca da
questi le necessarie informazioni.
Art. 71-octies - 1. Il compenso di cui
all'articolo 71-septies per apparecchi e supporti di
registrazione audio è corrisposto alla Società italiana degli
autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo
al netto delle spese, per il cinquanta per cento agli autori e
loro aventi causa e per il cinquanta per cento ai produttori
di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria
maggiormente rappresentative.
2. I produttori di fonogrammi
devono corrispondere senza ritardo, e comunque entro sei mesi,
il cinquanta per cento del compenso loro attribuito ai sensi
del comma 1 agli artisti interpreti o esecutori interessati.
3. Il compenso di cui all'articolo
71-septies per gli apparecchi e i supporti di registrazione
video è corrisposto alla Società italiana degli autori ed
editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto
delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria
maggiormente rappresentative, per il trenta per cento agli
autori, per il restante settanta per cento in parti uguali tra
i produttori originari di opere audiovisive, i produttori di
videogrammi e gli artisti interpreti o esecutori. La quota
spettante agli artisti interpreti o esecutori è destinata per
il cinquanta per cento alle attività e finalità di cui
all'articolo 7, corna 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 93
Sezione III - Disposizioni comuni.
Art. 71-nonies - 1. Le eccezioni e
limitazioni disciplinate dal presente capo e da ogni altra
disposizione della presente legge, quando sono applicate ad
opere o ad altri materiali protetti messi a disposizione del
pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e
nel momento scelto individualmente, non devono essere in
contrasto con lo sfruttamento normale delle opere o degli
altri materiali, né arrecare un ingiustificato pregiudizio
agli interessi dei titolari.
Art. 71-decies - 1. Le eccezioni e
limitazioni al diritto d'autore contenute nel presente capo si
applicano anche ai diritti connessi di cui ai capi I, I-bis,
Il u III e, in quanto applicabili, agli altri capi del titolo
II, nonché al capo I del titolo II-bis.".
Art. 10 - 1. La denominazione del
capo I del titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633, è
sostituita dalla seguente:
"Capo I
Diritti del produttore di fonogrammi".
Art. 11
1. L'articolo 72 della legge 22 aprile
1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
"Art. 72 - I. Salvi i diritti spettanti
all'autore a termini del titolo I, il produttore di fonogrammi
ha il diritto esclusivo, per la durata e alle condizioni
stabilite dagli articoli che seguono:
a) di autorizzare la riproduzione
diretta o indiretta, temporanea o permanente, dei suoi
fonogrammi in qualunque modo o forma, in tutto o in parte e
con qualsiasi processo di duplicazione;
b) di autorizzare la distribuzione degli
esemplari dei suoi fonogrammi. Il diritto esclusivo di
distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità
europea, se non nel caso di prima vendita del supporto
contenente il fonogramma effettuata o consentita dal
produttore in uno Stato membro;
c) di autorizzare il noleggio ed il
prestito degli esemplari dei suoi fonogrammi. Tale diritto non
si esaurisce con la vendita o con la distribuzione in
qualsiasi forma degli esemplari;
d) di autorizzare la messa a
disposizione del pubblico dei suoi fonogrammi in maniera tale
che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento
scelti individualmente. Tale diritto non si esaurisce con
alcun atto di messa a disposizione del pubblico.".
Art. 12
1. L'articolo 73 della legge 22 aprile
1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
"Art. 73 - 1. Il produttore di
fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti
esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o
l'esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi,
indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e
prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per
l'utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della
cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi
compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle
pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in
occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei
fonogrammi stessi. L'esercizio di tale diritto spetta al
produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti
interpreti o esecutori interessati.
2. La misura del compenso e le quote di
ripartizione, nonché le relative modalità, sono determinate
secondo le norme del regolamento.
3. Nessun compenso é dovuto per
l'utilizzazione ai fini dell'insegnamento e della
comunicazione istituzionale fatta dall'Amministrazione dello
Stato o da enti a ciò autorizzati dallo Stato.".
Art. 13
1. L'articolo 74 della legge 22 aprile
1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
"Art. 74 - 1. I1 produttore ha il
diritto di opporsi a che l'utilizzazione dei fonogrammi,
prevista negli articoli 73 e 73-bis, sia effettuata in
condizioni tali da arrecare un grave pregiudizio ai suoi
interessi industriali.
2. Su richiesta dell'interessato, il
Ministero per i beni e le attività culturali, in attesa della
decisione dell'autorità giudiziaria, può nondimeno autorizzare
l'utilizzazione dei fonogrammi previi accertamenti tecnici e
disponendo, se occorra, quanto é necessario per eliminare le
cause che turbano la regolarità dell'utilizzazione.".
Art. 14
I. L'articolo 75 della legge 22 aprile
1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
"Art. 75 - 1. La durata dei diritti
previsti nel presente capo é di cinquanta anni dalla
fissazione. Tuttavia, se durante tale periodo il fonogramma é
lecitamente pubblicato ai sensi dell'articolo 12, comma 3, la
durata dei diritti é di cinquanta anni dalla data della sua
prima pubblicazione.".
Art. 15
I. L'articolo 76 della legge 22 aprile
1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
"Art. 76- 1. I supporti contenenti
fonogrammi non possono essere distribuiti se non portano
stabilmente apposte le indicazioni di cui all'articolo 62, in
quanto applicabili.".
Art. 16
I. L'articolo 78 della legge 22 aprile
1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
"Art. 78 - I. Il produttore di
fonogrammi è la persona fisica o giuridica che assume
l'iniziativa e la responsabilità della prima fissazione dei
suoni provenienti da una interpretazione o esecuzione o di
altri suoni o di rappresentazioni di suoni. 2. E' considerato
come luogo della produzione quello nel quale avviene la
diretta registrazione originale.".
Art. 17
1. L'articolo 78-bis della legge 22
aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
"Art.78-bis - I. L'utilizzazione dei
fonogrammi da parte di emittenti radiotelevisive è soggetta
alle disposizioni di cui al presente capo.".
Art. 18
1. Dopo l'articolo 78-bis della legge 22
aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:
"Art.78-ter - I. Il produttore di opere
cinematografiche o audiovisive u di sequenze di immagini in
movimento è titolare del diritto esclusivo:
a) di autorizzare la riproduzione
diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque
modo o forma, in tutto o in parte, degli originali e delle
copie delle proprie realizzazioni;
b) di autorizzare la distribuzione con
qualsiasi mezzo, compresa la vendita, dell'originale e delle
copie di tali realizzazioni. Il diritto di distribuzione non
si esaurisce nel territorio della Comunità europea se non nel
caso di prima vendita effettuata o consentita dal produttore
in uno Stato membro;
c) di autorizzare il noleggio ed il
prestito dell'originale e delle copie delle sue realizzazioni.
La vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non
esauriscono il diritto di noleggio e di prestito;
d) di autorizzare la messa a
disposizione del pubblico dell'originale e delle copie delle
proprie realizzazioni, in maniera tale che ciascuno possa
avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a
disposizione del pubblico.
2. La durata dei diritti di cui al comma
1 è di cinquanta anni dalla fissazione. Se l'opera
cinematografica o audiovisiva o la sequenza di immagini in
movimento é pubblicata o comunicata al pubblico durante tale
termine, la durata è di cinquanta anni dalla prima
pubblicazione o, se anteriore, dalla prima comunicazione al
pubblico dell'opera cinematografica o audiovisiva o della
sequenza di immagini in movimento.".
Art. 19
I. L'articolo 79 della legge 22 aprile
1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
"Art. 79 - I. Senza pregiudizio dei
diritti sanciti da questa legge a favore degli autori, dei
produttori di fonogrammi, dei produttori di opere
cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in
movimento, degli artisti interpreti e degli artisti esecutori,
coloro che esercitano l'attività di emissione radiofonica o
televisiva hanno il diritto esclusivo:
a) di autorizzare la fissazione delle
proprie emissioni effettuate su filo o via etere: il diritto
non spetta al distributore via cavo qualora ritrasmetta
semplicemente via cavo le emissioni di altri organismi di
radiodiffusione;
b) di autorizzare la riproduzione
diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque
modo o forma, in tutto o in parte, delle fissazioni delle
proprie emissioni;
c) di autorizzare la ritrasmissione su
filo o via etere delle proprie emissioni, nonché la loro
comunicazione al pubblico, se questa avviene in luoghi
accessibili mediante pagamento di un diritto di ingresso;
d) di autorizzare la messa a
disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa
avervi accesso nel luogo o nel momento scelti individualmente,
delle fissazioni delle proprie emissioni, siano esse
effettuate su filo o via etere; e) di autorizzare la
distribuzione delle fissazioni delle proprie emissioni. Il
diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della
Comunità europea, se non nel caso di prima vendita effettuata
o consentita d à - 1 titolare in uno Stato membro; f) I
diritti di cui alle lettere c) e d) non si esauriscono con
alcun atto di comunicazione al pubblico o di messa a
disposizione del pubblico.
2. I soggetti di cui al comma i hanno
altresì il diritto esclusivo di utilizzare la fissazione delle
proprie emissioni per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o
per nuove registrazioni.
3. L'espressione radio-diffusione ha
riguardo all'emissione radiofonica e televisiva.
4. L'espressione su filo o via etere
include le emissioni via cavo e via satellite.
5. La durata dei diritti di cui al comma
I è di cinquanta anni dalla prima diffusione di una
emissione.".
Art. 20
1. L'articolo 80 della legge 22 aprile
1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
"Art. 80- 1. Si considerano artisti
interpreti ed artisti esecutori gli attori, i cantanti, i
musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano,
cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo
opere dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico.
2. Gli artisti interpreti e gli artisti
esecutori hanno, indipendentemente dall'eventuale retribuzione
loro spettante per le prestazioni artistiche dal vivo, il
diritto esclusivo di:
a) autorizzare la fissazione delle loro
prestazioni artistiche;
b) autorizzare la riproduzione diretta o
indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma,
in tutto o in parte, della fissazione delle loro prestazioni
artistiche;
c) autorizzare la comunicazione al
pubblico, in qualsivoglia forma e modo, ivi compresa la messa
a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa
avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente,
delle proprie prestazioni artistiche dal vivo, nonché la
diffusione via etere e la comunicazione via satellite delle
prestazioni artistiche dal vivo, a meno che le stesse siano
rese in funzione di una loro radiodiffusione o siano già
oggetto di una fissazione utilizzata per la diffusione. Se la
fissazione consiste in un supporto fonografico, qualora essa
sia utilizzata a scopo di lucro, è riconosciuto a favore degli
artisti interpreti o esecutori - il compenso di cui all'art.
73; qualora non sia utilizzata a scopo di lucro, è
riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori
interessati l'equo compenso di cui all'art. 73-bis;
d) autorizzare la messa a disposizione
del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso
dal luogo e nel momento scelti individualmente, delle
fissazioni delle proprie prestazioni artistiche e delle
relative riproduzioni; e) autorizzare la distribuzione delle
fissazioni delle loro prestazioni artistiche. Il diritto non
si esaurisce nel territorio della Comunità europea se non nel
caso di prima vendita da parte del titolare dei diritto o con
il suo consenso in uno Stato membro; f) autorizzare il
noleggio o il prestito delle fissazioni delle loro prestazioni
artistiche e delle relative riproduzioni: l'artista interprete
o esecutore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio
ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o
audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, conserva
il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio
concluso dal produttore con terzi. Ogni patto contrario è
nullo. In difetto di accordo da concludersi tra l'IMAIE e le
associazioni sindacali competenti della confederazione degli
industriali, detto compenso è stabilito con la procedura di
cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20
luglio 1945, n. 440.
3. I diritti di cui al comma 2, lettera
e), non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al
pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del
pubblico.".
Art. 21
1. Il primo comma dell'articolo 81 della
legge 22 aprile 1941, n. 533, è sostituito dal seguente:
"Gli artisti interpreti e gli artisti
esecutori hanno il diritto di opporsi alla comunicazione al
pubblico o alla riproduzione della loro recitazione,
rappresentazione o esecuzione che possa essere di pregiudizio
al loro onore o alla loro reputazione.".
Art. 22
1. l'articolo 83 della legge 22 aprile
1941, n. 633, sostituito dal seguente:
"Art. 83 - 1. Gli artisti interpreti e
gli artisti esecutori che sostengono le prime parti nell'opera
o composizione drammatica, letteraria o musicale, hanno
diritto che il loro nome sia indicato nella comunicazione al
pubblico della loro recitazione, esecuzione o rappresentazione
e venga stabilmente apposto sui supporti contenenti la
relativa fissazione, quali fonogrammi, videogrammi o pellicole
cinematografiche.".
Art. 23
1. Dopo il titolo II-bis della legge 22
aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:
"Titolo II-ter
Misure tecnologiche di protezione.
Informazioni sul regime dei diritti
Art. 102-quater - 1. I titolari di
diritti d'autore e di diritti connessi nonché del diritto di
cui all'art. 102-bis, comma 3, possono apporre sulle opere o
sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione
efficaci che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o
i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento,
sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai
titolari dei diritti.
2. Le misure tecnologiche di
protezione sono considerate efficaci nel caso in cui l'uso
dell'opera o del materiale protetto sia controllato dai
titolari tramite l'applicazione di un dispositivo di accesso o
dì un procedimento di protezione, quale la cifratura, la
distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o del
materiale protetto, ovvero sia limitato mediante un meccanismo
di controllo delle copie che realizzi l'obiettivo di
protezione.
3. Resta salva l'applicazione delle
disposizioni relative ai programmi per elaboratore di cui al
capo IV sezione VI del titolo I.
Art. 102-quinquies - l. Informazioni
elettroniche sul regime dei diritti possono essere inserite
dai titolari di diritti d'autore e di diritti connessi nonché
del diritto di cui all'art. 1 02-bis, camma 3, sulle opere o
sui materiali protetti o possono essere fatte apparire nella
comunicazione al pubblico degli stessi.
2. Le informazioni elettroniche sul
regime dei diritti identificano l'opera o il materiale
protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei
diritti. Tali informazioni possono altresì contenere
indicazioni circa i termini o le condizioni d'uso dell'opera o
dei materiali, nonché qualunque numero o codice che
rappresenti le informazioni stesse o altri elementi di
identificazione.".
Art. 24
1. L'articolo 163 della legge 22 aprile
1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
`Art. 163 - 1. Il titolare di un diritto
di utilizzazione economica può chiedere che sia disposta
l'inibitoria di qualsiasi attività che costituisca violazione
del diritto stesso, secondo le norme del codice di procedura
civile concernenti i procedimenti cautelare.
2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice
può fissare una somma dovuta per ogni violazione o
inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo
nell'esecuzione del provvedimento.
3. Ove in sede giudiziaria si accerti la
mancata corresponsione del compenso relativo ai diritti di cui
agli articoli 73 e 73-bis, oltre alla liquidazione dello
stesso può essere disposta l'interdizione dall'utilizzo dei
fonogrammi per un periodo da un minimo di quindici giorni ad
un massimo di centottanta giorni.
4. Ove in sede giudiziaria si accerti
l'utilizzazione di fonogrammi che, ai sensi dell'art. 74,
arrecano pregiudizio al produttore fonografico, oltre alla
interdizione definitiva dal loro utilizzo, può essere
comminata una sanzione amministrativa da un minimo di euro
260,00 ad un massimo di euro 5.200,00.".
Art. 25
1. All'articolo 164, primo comma, della
legge 22 aprile 1941, n. 633, il n. 3) è sostituito dal
seguente:
"3) l'ente di diritto pubblico designa i
funzionari autorizzati a compiere attestazioni di credito per
diritto d'autore nonché in relazione ad altre funzioni
attribuite all'ente; dette attestazioni sono atti aventi
efficacia di titolo esecutivo a norma dell'articolo 474 del
codice di procedura civile.".
Art. 26
1. All'articolo 171-ter, primo comma,
della legge 22 aprile 1941, ri. 633, la lettera d), è
sostituita dalla seguente:
"d) detiene per la vendita o la
distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a
qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo
della radio o della televisione con qualsiasi procedimento,
videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente
fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o
audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro
supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente
legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società
italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del
contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o
alterato;".
2. All'articolo 171-ter, primo comma,
della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo la lettera f) sono
inserite le seguenti:
"f-bis) fabbrica, importa, distribuisce,
vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la
vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali,
attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che
abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere
efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero
siano principalmente progettati, prodotti, adattati o
realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare
l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono
comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della
rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa
volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi
ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di
esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o
giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le
informazioni elettroniche di cui all'articolo 102
quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di
distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica
o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali
protetti dai quali siano state rimosse o alterate le
informazioni elettroniche stesse.".
Art. 27
1. L'articolo 174-bis della legge 22
aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
"Art. 174-bis- I. Ferme le sanzioni
penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste
nella presente sezione è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera o
del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non
inferiore a euro 103,00. Se il prezzo non è facilmente
determinabile, la violazione è punita con la sanzione
amministrativa da euro 103,00 a euro 1032,00. La sanzione
amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni
violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o
riprodotto.".
Art. 28
1. L'articolo 174-ter della legge 22
aprile 1941, n.633, è sostituto dal seguente:
"Art. 174 ter 1.- Chiunque abusivamente
utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in
tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche
avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure
tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure
acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici,
informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni
della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o
componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è
punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli
articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171quater, 171-quinquies,
171-septies e 171-octies, con la sanzione amministrativa
pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della
confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento
su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.
2. In caso di recidiva o di fatto grave
per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o
noleggiate, la sanzione amministrativa è aumentata sino ad
euro 1032,00 ed il fatto è punito con la confisca degli
strumenti e del materiale, con la pubblicazione del
provvedimento su due o più giornali quotidiani a diffusione
nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore
dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale,
con la revoca della concessione o dell'autorizzazione di
diffusione radiotelevisiva o dell'autorizzazione per
l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.".
Art. 29
1. Dopo 1' arti colo 174-ter della legge
22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:
" Art 174-quater -1. 1 proventi
derivanti dalle sanzioni amministrative, applicati ai sensi
degli articoli 174-bis e 174-ter, affluiscono all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze: a) in misura pari al
cinquanta per cento ad un Fondo iscritto allo stato di
previsione del Ministero della giustizia destinato al
potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati
nella prevenzione e nell'accertamento dei reati previsti dalla
presente legge. Il Fondo è istituito con decreto adottato dal
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400;
b) nella restante misura, ad apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per la promozione delle campagne informative
di cui al comma 3-bis dell'articolo 26 della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni.".
Art. 30
I. Dopo l'articolo 174-quater della
legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:
"Art. 174-quinquies - i. Quando esercita
l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti
dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio
commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il
pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando
gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al
comma 2.
2. Valutati gli elementi indicati nella
comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gi
interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la
sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non
inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza
pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato. 3. In
caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è
sempre disposta,a titolo di sanzione amministrativa
accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o
dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata
la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si
applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In
caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza
di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento
dell'attività. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo
si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di
sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione,
nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque
esercitino attività di produzione industriale connesse alla
realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei
centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le
agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965,
n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di
esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate
e non possono essere nuovamente concesse per almeno un
biennio.".
Art. 31
1. All'articolo 182-bis, comma 1, della
legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo la lettera d), è aggiunta
la seguente:
"d-bis) sull'attività di fabbricazione,
importazione e distribuzione degli apparecchi e dei supporti
di cui all'art. 71-septies.".
2. All'articolo 182-bis, della legge 22
aprile 1941, n. 633, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Per lo svolgimento dei compiti
indicati nel camma 1, l'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni può conferire funzioni ispettive a propri
funzionari ed agire in coordinamento con gli ispettori della
SIAE. Gli ispettori possono accedere ai locali dove vengono
svolte le attività di riproduzione, duplicazione, vendita,
emissione via etere e via cavo o proiezione cinematografica,
nonché le attività ad esse connesse; possono altresì accedere
ai locali dove vengono svolte le attività di cui alla lettera
e) del comma 1. Possono richiedere l'esibizione della
documentazione relativa all'attività svolta, agli strumenti e
al materiale in lavorazione, in distribuzione, in fase di
utilizzazione attraverso l'emissione o la ricezione via etere
e via cavo o la proiezione cinematografica, nonché quella
relativa agli apparecchi e supporti di registrazione di cui
all'articolo 71-septies. Nel caso in cui i suddetti locali non
siano luoghi aperti al pubblico, stabilimenti industriali o
esercizi commerciali o emittenti radiotelevisive, l'accesso
degli ispettori deve essere autorizzato dall'autorità
giudiziaria.".
Art. 32
1. All'articolo 186 della legge 22
aprile 1941, n. 633, dopo il secondo comma è aggiunto il
seguente:
"Salve le convenzioni internazionali per
la protezione dei fonogrammi, la formalità prevista quale
condizione dell'esercizio dei diritti spettanti al produttore
di fonogrammi che non possono essere considerati nazionali, si
riterrà soddisfatta qualora su tutti gli esemplari del
supporto fonografico sia apposto in modo stabile il simbolo
(P) accompagnato dall'indicazione dell'anno di prima
pubblicazione.".
Art. 33
1. All'articolo 190 della legge 22
aprile 1941, n. 633, dopo il secondo comma è aggiunto il
seguente:
"Il Comitato esperisce il tentativo di
conciliazione di cui all'articolo 71-quinquies, comma 4.".
Art. 34
I. All'articolo 193 della legge 22
aprile 1941, n. 633, il secondo comma è sostituito dal
seguente:
"Partecipano all'adunanza generale tutti
i membri del comitato. Le commissioni speciali sono costituite
per lo studio di determinate questioni, di volta in volta, con
provvedimento del presidente ovvero per l'effettuazione del
tentativo di conciliazione di cui all'articolo 71-quinquies,
camma 4. In tale caso la commissione speciale è composta da
tre membri, scelti tra gli esperti in materia di diritto
d'autore di cui all'articolo 191, primo comma, lettera h), ed
i rappresentanti dei Ministeri. Il presidente della
commissione è comunque scelto tra i rappresentanti dei
Ministeri.".
Art. 35
1. Dopo l'articolo 194 della legge 22
aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:
"Art. 194-bis - 1. La richiesta di
conciliazione di cui all'art. 71-quinquies, comma 4,
sottoscritta dall'associazione o dall'ente proponente, è
consegnata al comitato di cui all'art. 190 o spedita mediante
raccomandata con avviso di ricevimento. Entro dieci giorni dal
ricevimento della richiesta, il presidente del comitato nomina
la commissione speciale di cui all'art. 193, comma secondo.
Copia della richiesta deve essere consegnata o spedita a cura
dello stesso proponente alla controparte. 2. La richiesta deve
precisare:
a) il luogo dove devono essere fatte al
richiedente le comunicazioni inerenti alla procedura;
b) l'indicazione delle ragioni poste a
fondamento della richiesta.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento
della richiesta la parte convenuta, qualora non accolga la
richiesta della controparte, deposita presso la commissione
predetta osservazioni scritte. Entro i dieci giorni successivi
al deposito, il presidente della commissione fissa la data per
il tentativo di conciliazione.
4. Se la conciliazione riesce, viene
redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e
dal presidente della commissione. Il verbale costituisce
titolo esecutivo.
5. Se non si raggiunge l'accordo tra le
parti, la commissione formula una proposta per la definizione
della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini
di essa sono riassunti nel verbale con l'indicazione delle
valutazioni espresse dalle parti. 6. Nel successivo giudizio
sono acquisiti, anche d'ufficio, i verbali concernenti il
tentativo di conciliazione non riuscito. Il giudice valuta il
comportamento tenuto dalle parti nella fase conciliativa ai
fini del regolamento delle spese.
7. La domanda giudiziale diventa
procedibile trascorsi novanta giorni dalla promozione del
tentativo di conciliazione.
8. Il giudice che rileva che non è stato
promosso il tentativo di conciliazione secondo le disposizioni
di cui ai precedenti commi o che la domanda giudiziale è stata
promossa prima della scadenza del termine di 90 giorni dalla
promozione del tentativo, sospende il giudizio e fissa alle
parti il termine perentorio di 60 giorni per promuovere il
tentativo di conciliazione. Espletato quest'ultimo o decorso
il termine di 90 giorni, il processo può essere riassunto
entro il termine perentorio di 180 giorni. Ove il processo non
sia stato tempestivamente riassunto, il giudice dichiara
d'ufficio l'estinzione del processo con decreto cui si applica
la disposizione di cui all'articolo 308 del codice di
procedura civile.".
CAPO II
Modificazioni della legge 5 febbraio
1992, n. 93, recante norme a favore delle imprese fonografiche
ed i compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro
Art. 36
l. All'articolo 5 della legge 5 febbraio
1992, n. 93, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Ferme restando le disposizioni di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data I° settembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
252 del 20 settembre 1975, i compensi spettanti agli artisti
interpreti o esecutori ai sensi degli articoli 73, comma l;
73-bis e 71-octies, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n.
633, e successive modificazioni, sono versati all'IMAIE dai
produttori di fonogrammi o dalle loro associazioni di
categoria, i quali trasmettono altresì all'IMAIE la
documentazione necessaria alla identificazione degli aventi
diritto ".
Art. 37
1. All'art. 7 della legge 5 febbraio
1992, n. 93, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. L'IMAIE utilizza le somme di cui ai
comma 1 e quelle di cui all' art. 5, comma 5, e all'art. 6,
comma 5, nonché la quota di cui all'art. 71-octies, comma 3,
della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni
e integrazioni, per le attività di studio e di ricerca nonché
per i fini di promozione, di formazione e di sostegno
professionale degli artisti interpreti o esecutori.".
CAPO III
Disposizioni comuni, transitorie e
finali
Art. 38
1. Le disposizioni del presente decreto
si applicano a tutte le opere e agli altri materiali in esso
contemplati, protetti alla data del 22 dicembre 2002. 2.
Restano salvi gli atti conclusi ed í diritti acquisiti prima
della stessa data. 3. 1 diritti del produttore di un
fonogramma il cui termine di protezione previsto dall'art. 75
della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni, sia scaduto alla data deI 22 dicembre 2002, non
sono nuovamente protetti.
Art. 39
1. Il compenso di cui all'art.
71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, è fissato fino
al 31 dicembre 2005, e comunque fino all'emanazione del
decreto di cui allo stesso art. 71-septies, nelle seguenti
misure:
a) supporti audio analogici: 0,23 euro
per ogni ora di registrazione;
b) supporti audio digitali dedicati,
quali minidisc, CD-R audio e CD-RW audio: 0,29 euro per ora di
registrazione. Il compenso è aumentato proporzionalmente per i
supporti di durata superiore;
c) supporti digitali non dedicati,
idonei alla registrazione di fonogrammi, quali CD-R dati e
CD-RW dati: 0,23 euro per 650 megabyte.
d) memorie digitali dedicate audio,
fisse o trasferibili, quali flash memory e cartucce per
lettori MP3 e analoghi: 0,36 euro per 64 megabyte;
e) supporti video analogici: 0,29 euro
per ciascuna ora di registrazione;
f) supporti video digitali dedicati
quali DVHS, DVD-R video e DVD-RW video: 0,29 euro per ora,
pari a 0,87 euro per un supporto con una capacità di
registrazione di 180 minuti. Il compenso è aumentato
proporzionalmente per i supporti di durata superiore;
g) supporti digitali idonei alla
registrazione di fonogrammi e videogrammi, quali DVD Ram,
DVD-R e DVD-RW: 0,87 euro per 4,7 gigabyte. Il compenso è
aumentato proporzionalmente per i supporti di durata
superiore;
h) apparecchi esclusivamente destinati
alla registrazione analogica o digitale audio o video: 3 per
cento dei relativi prezzi di listino al rivenditore.
Art. 40
1. All'articolo 7 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, il comma 7 è sostituito
dal seguente:
"7. La gestione dei servizi attinenti
alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi si
informa ai principi della massima trasparenza nella
ripartizione dei proventi tra gli aventi diritto. I criteri di
ripartizione dei proventi spettanti ai titolari dei diritti
d'autore sono annualmente predeterminati dalla SIAE e
sottoposti all'approvazione del Ministro vigilante.".
Art. 41
1. Gli articoli 1 e 2 della legge 22
maggio 1993, n. 159, restano abrogati.
2. Sono abrogati l'art. 77 ed il secondo
comma dell'art. 106 della legge 22 aprile 1941,n.633.
3. Sono abrogati gli articoli 2 e 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 93.
4. E' abrogato l'articolo 16 della legge
18 agosto 2000, n. 248.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 aprile 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Urbani, Ministro per i beni e le
attività culturali
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle
finanze
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
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