LEGGE 20 maggio 1970,
n. 300 (Statuto dei lavoratori) Norme sulla tutela della libertà e dignità del
lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nel luoghi
di lavoro e norme sul collocamento.
Titolo
I - Della libertà e dignità del lavoratore
ART. 1. - Libertà
di opinione. ART. 2. - Guardie
giurate. ART. 3. -
Personale di vigilanza. ART. 4. -
Impianti audiovisivi. ART. 5. -
Accertamenti sanitari.
ART. 6. - Visite personali
di controllo. ART. 7. -
Sanzioni disciplinari. ART. 8. - Divieto
di indagini sulle opinioni. ART. 9. - Tutela
della salute e dell'integrità fisica. ART. 10. -
Lavoratori studenti. ART. 11. -
Attività culturali, ricreative e assistenziali. ART. 12. -
Istituti di patronato. ART. 13. -
Mansioni del lavoratore.
Titolo
II - Della libertà sindacale ART. 14. -
Diritto di associazione e di attività sindacale.
ART. 15. - Atti
discriminatori. ART. 16. -
Trattamenti economici collettivi discriminatori.
ART. 17. -
Sindacati di comodo. >
ART. 18. -
Reintegrazione nel posto di lavoro.
Titolo
III - Dell'attività sindacale ART. 19. -
Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali.
ART. 20. -
Assemblea. ART. 21. -
Referendum. ART. 22. -
Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali
aziendali. ART. 23. -
Permessi retribuiti. ART. 24. -
Permessi non retribuiti. ART. 25. -
Diritto di affissione. ART. 26. -
Contributi sindacali. ART. 27. -
Locali delle rappresentanze sindacali aziendali.
Titolo
IV - Disposizioni varie e generali ART. 28. -
Repressione della condotta antisindacale. ART. 29. -
Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali.
ART. 30. -
Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali.
ART. 31 -
Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a
ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.
ART. 32. -
Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche
elettive
Titolo
V - Norme sul collocamento ART. 33. -
Collocamento. ART. 34. -
Richieste nominative di manodopera.
Titolo
VI - Disposizioni finali e penali ART. 35. - Campo
di applicazione. ART. 36. -
Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli
appaltatori di opere pubbliche. ART. 37. -
Applicazione ai dipendenti da enti pubblici. ART. 38. -
Disposizioni penali. ART. 39. -
Versamento delle ammende al Fondo adeguamento pensioni.
ART. 40. -
Abrogazione delle disposizioni contrastanti. ART. 41 -
Esenzioni fiscali.
TITOLO I DELLA LIBERTA' E
DIGNITA' DEL LAVORATORE
ART. 1 - Libertà di opinione. I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche,
sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la
loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nei rispetto
dei principi della costituzione e delle norme della presente legge.
ART.
2 - Guardie giurate. Il datore di
lavoro può impiegare le guardie particolari giurate, di cui agli artt. 133
e seguenti del T.U. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, soltanto
per scopi di tutela del patrimonio aziendale. Le guardie giurate non
possono contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi da quelli che
attengono alla tutela del patrimonio aziendale. È fatto divieto al
datore di lavoro di adibire alla vigilanza sull'attività lavorativa le
guardie di cui al primo comma, le quali non possono accedere nei locali
dove si svolge tale attività, durante lo svolgimento della stessa, se non
eccezionalmente per specifiche e motivate esigenze attinenti ai compiti di
cui al primo comma. In caso di inosservanza da parte di una guardia
particolare giurata delle disposizioni di cui al presente
articolo, l'Ispettorato del lavoro ne promuove presso il questore la
sospensione dal servizio, salvo il provvedimento di revoca della licenza
da parte del prefetto nei casi più gravi.
ART.
3 - Personale di vigilanza. I
nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza
dell'attività lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori
interessati.
ART.
4 - Impianti audiovisivi. È
vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per
finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Gli
impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze
organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali
derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei
lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le
rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la
commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di
lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le
modalità per l'uso di tali impianti. Per gli impianti e le
apparecchiature esistenti, che rispondono alle caratteristiche di cui al
secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le
rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna,
l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore
della presente legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per
l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti. Contro i
provvedimenti dell'Ispettorato dei lavoro, di cui ai precedenti secondo e
terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o,
in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei
lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni
dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale.
ART.
5. - Accertamenti sanitari. Sono
vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla
infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Il
controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto
attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i
quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica
del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di
diritto pubblico.
ART.
6. - Visite personali di controllo. Le visite personali di controllo sul lavoratore sono
vietate fuorché nei casi in cui siano indispensabili ai fini della tutela
del patrimonio aziendale, in relazione alla qualità degli strumenti di
lavoro o delle materie prime o dei prodotti. In tali casi le visite
personali potranno essere effettuate soltanto a condizione che siano
eseguite all'uscita dei luoghi di lavoro, che siano salvaguardate la
dignità e la riservatezza del lavoratore e che avvengano con
l'applicazione di sistemi di selezione automatica riferiti alla
collettività o a gruppi di lavoratori. Le ipotesi nelle quali possono
essere disposte le visite personali, nonché, ferme restando le condizioni
di cui al secondo comma del presente articolo, le relative modalità
debbono essere concordate dal datore di lavoro con le rappresentanze
sindacali aziendali oppure, in mancanza di queste, con la commissione
interna. In difetto di accordo su istanza del datore di lavoro,
provvede l' ispettorato del lavoro. Contro i provvedimenti
dell'ispettorato del lavoro di cui al precedente comma, il datore di
lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la
commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al
successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione
del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
ART.
7. - Sanzioni disciplinari. Le
norme disciplinari relative alle sanzioni alle infrazioni in relazione
alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di
contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei
lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse
devono applicare quanto in materia é stabilito da accordi e contratti di
lavoro ove esistano. Il datore di lavoro non può adottare alcun
provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli
preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante
dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Fermo
restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono
essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi
del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta per un
importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione
dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni. In ogni
caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non
possano essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla
contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Salvo
analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma
restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al
quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei
venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia
iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di
conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna
delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di
accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione
disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.
Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni
dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio
rappresentante in seno al collegio di cui al camma precedente, la sanzione
disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l' autorità
giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione
del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni
disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
ART.
8. - Divieto di indagini sulle opinioni. E' fatto divieto al datore di lavoro, ai fini
dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro,
di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche,
religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai
fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoro.
ART.
9. - Tutela della salute e dell'integrità fisica. I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto
di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca,
l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro
salute e la loro integrità fisica.
ART. 10. - Lavoratori studenti. I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi
regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di
qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente
riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali,
hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la
preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro
straordinario o durante i riposi settimanali. I lavoratori studenti,
compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno
diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti. Il datore di
lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie
all'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma.
ART. 11. - Attività culturali, ricreative e
assistenziali. Le attività culturali,
ricreative ed assistenziali promosse nell'azienda sono gestite da
organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori. Le
rappresentanze sindacali aziendali, costituite a norma dell'art. 19, hanno
diritto di controllare la qualità del servizio di mensa secondo modalità
stabilite dalla contrattazione collettiva.
ART. 12. - Istituti di patronato. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale,
riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per
l'adempimento dei compiti di cui al decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, hanno diritto di svolgere,
su un piano di parità, la loro attività all'interno dell'azienda, secondo
le modalità da stabilirsi con accordi aziendali.
ART. 13. - Mansioni del lavoratore. L'art. 2103 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle
mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla
categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni
equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione
della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il
prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e
l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto
luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla
conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi,
e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da
una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche,
organizzative e produttive. Ogni patto contrario è nullo."
TITOLO II DELLA LIBERTA'
SINDACALE
ART.
14. - Diritto di associazione e di
attività sindacale. Il diritto di costituire associazioni sindacali, di
aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i
lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro.
ART. 15.
- Atti discriminatori. È nullo qualsiasi
patto od atto diretto a:
a) subordinare l'occupazione di un
lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione
sindacale ovvero cessi di farne parte; b) licenziare un lavoratore,
discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei
trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti
pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero
della sua partecipazione ad uno sciopero.
Le disposizioni di cui
al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di
discriminazione politica o religiosa.
ART. 16. -
Trattamenti economici collettivi discriminatori. È vietata la
concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere
discriminatorio a mente dell'art. 15. Il pretore, su domanda dei
lavoratori nei cui confronti è stata attuata la discriminazione di cui al
comma precedente o delle associazioni sindacali alle quali questi hanno
dato mandato, accertati i fatti, condanna il datore di lavoro al
pagamento, a favore del Fondo adeguamento pensioni, di una somma pari
all'importo dei trattamenti economici di maggior favore illegittimamente
corrisposti nel periodo massimo di un anno.
ART. 17. -
Sindacati di comodo. È fatto divieto ai datori di lavoro e alle
associazioni di datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi
finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori.
ART. 18. - Reintegrazione nel posto di lavoro. (*) I primi 5 commi hanno così sostituito i commi
primo e secondo per effetto dell’art.1 –
Legge
n. 108/1990
Ferma restando l'esperibilità delle
procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il
giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai
sensi dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento
intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la
nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro,
imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento,
filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il
licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di
lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di
reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si
applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori,
che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed
alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di
cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente
considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di
lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze
più di sessanta prestatori di lavoro.
Ai fini del computo del numero dei
prestatori di lavoro di cui primo comma si tiene conto anche dei
lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori
assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di
orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il
computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla
contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i
parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in
linea collaterale.
Il computo dei limiti occupazionali di
cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono
agevolazioni finanziarie o creditizie.
Il giudice con la sentenza di cui al
primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito
dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata
l'inefficacia o l'invalidità stabilendo un'indennità commisurata alla
retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello
dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali
e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva
reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere
inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto.
Fermo restando il diritto al
risarcimento del danno così come previsto al quarto comma, al prestatore
di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in
sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a
quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore
entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non
abbia ripreso il servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla
comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell'indennità di
cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo
spirare dei termini predetti.
La sentenza pronunciata nel giudizio
di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva.
Nell'ipotesi di licenziamento dei
lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e
del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in
ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza,
quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti
dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di
lavoro.
L'ordinanza di cui al comma precedente
può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha
pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo,
quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile.
L'ordinanza può essere revocata con la
sentenza che decide la causa.
Nell'ipotesi di licenziamento dei
lavoratori di cui all'articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera
alla sentenza di cui al primo comma ovvero all'ordinanza di cui al quarto
comma, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è
tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo
adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione
dovuta al lavoratore.
TITOLO III DELL'ATTIVITA' SINDACALE
ART.
19. - Costituzione delle
rappresentanze sindacali aziendali. Rappresentanze sindacali aziendali
possano essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità
produttiva nell'ambitodelle associazioni sindacali che siano firmatarie di
contratti collettivi di lavoro applicati nella unità produttiva.
Nell'ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze
sindacali possono istituire organi di coordinamento.
ART. 20. -
Assemblea. I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità
produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro,
nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le
quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Migliori condizioni
possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva. Le riunioni -
che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi -
sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze
sindacali aziendali nell'unità produttiva, con ordine del giorno su
materie di interesse sindacale o del lavoro e secondo l'ordine di
precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro. Alle
riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro,
dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza
sindacale aziendale. Ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di
assemblea possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro,
anche aziendali.
ART. 21. -
Referendum. Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale
lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di referendum, sia generali
che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale, indetti da
tutte le rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto
di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti alla unità produttiva
e alla categoria particolarmente interessata. Ulteriore modalità per
lo svolgimento del referendum possono essere stabilite dai contratti
collettivi di lavoro anche aziendali.
ART. 22. -
Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali
aziendali. Il trasferimento dell'unità produttiva dei dirigenti delle
rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente art. 19, dei
candidati e dei membri di commissione interna può essere disposto solo
previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza. Le
disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi quarto, quinto, sesto
e settimo dell'art. 18 si applicano sino alla fine del terzo mese
successivo a quello in cui è stata eletta la commissione interna per i
candidati nelle elezioni della commissione stessa e sino alla fine
dell'anno successivo a quello in cui è cessato l'incarico per tutti gli
altri.
ART. 23. -
Permessi retribuiti. I dirigenti delle rappresentanze sindacali
aziendali di cui all'art. 19 hanno diritto, per l'espletamento del loro
mandato, a permessi retribuiti. Salvo clausole più favorevoli dei
contratti collettivi di lavoro hanno diritto ai permessi di cui al primo
comma almeno:
a) un dirigente per ciascuna rappresentanza
sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 200
dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata; b) un
dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna
rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano
fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria
per cui è organizzata la rappresentanza sindacale aziendale nelle unità
produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui
alla precedente lett. b).
I permessi retribuiti di cui al presente
articolo non potranno essere inferiori a otto ore mensili nelle aziende di
cui alle lett. b) e c) del comma precedente; nelle aziende di cui alla
lett. a) i permessi retribuiti non potranno essere inferiori ad un'ora
all'anno per ciascun dipendente. Il lavoratore che intende esercitare
il diritto di cui al primo comma deve darne comunicazione scritta al
datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite le rappresentanze
sindacali aziendali.
ART. 24. -
Permessi non retribuiti. I dirigenti sindacali aziendali di cui
all'art. 23 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione
a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in
misura non inferiore a otto giorni all'anno. I lavoratori che
intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne
comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima,
tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
ART. 25. -
Diritto di affissione. Le rappresentanze sindacali aziendali hanno
diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha
l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori
all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati
inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
ART. 26. -
Contributi sindacali. I lavoratori hanno diritto di raccogliere
contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni
sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale
svolgimento dell'attività aziendale.
ART. 27. -
Locali delle rappresentanze sindacali aziendali. Il datore di lavoro
nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti pone permanentemente a
disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali, per l'esercizio
delle loro funzioni, un idoneo locale comune all'interno della unità
produttiva o nelle immediate vicinanze di essa. Nelle unità produttive
con un numero inferiore di dipendenti le rappresentanze sindacali
aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un
locale idoneo per le loro riunioni.
TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE E GENERALI
ART.
28. - Repressione della condotta
antisindacale. Qualora il datore di lavoro ponga in essere
comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e
della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli
organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano
interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento
denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte
sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al
presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed
immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la
rimozione degli effetti. L'efficacia esecutiva del decreto non può
essere revocata fino alla scadenza con cui il tribunale definisce il
giudizio instaurato a norma del comma successivo. Contro il decreto
che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del
decreto alle parti, opposizione davanti al tribunale che decide con
sentenza immediatamente esecutiva. Il datore di lavoro che non
ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata
nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell'art. 650 del codice
penale. L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza
penale di condanna nei modi stabiliti dall'art. 36 del codice penale.
ART. 29. - Fusione
delle rappresentanze sindacali aziendali. Quando le rappresentanze
sindacali aziendali di cui all'art. 19 si siano costituite nell'ambito di
due o più delle associazioni di cui alle lett. a) e b) del primo comma
dell'articolo predetto, nonché nella ipotesi di fusione di più
rappresentanze sindacali, i limiti numerici stabiliti dall'art. 23,
secondo comma, si intendono riferiti a ciascuna delle associazioni
sindacali unitariamente rappresentante nella unità produttiva. Quando
la formazione di rappresentanze sindacali unitarie consegua alla fusione
delle associazioni di cui alle lett. a) e b) del primo comma dell'art. 19,
i limiti numerici della tutela accordata ai dirigenti di rappresentanze
sindacali aziendali, stabiliti in applicazione dell'art. 23, secondo
comma, ovvero del primo comma del presente articolo, restano immutati.
ART. 30. -
Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali. I componenti degli
organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni di cui
all'art. 19 hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei
contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni degli organi
suddetti.
ART. 31 -
Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a
ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali. I lavoratori che
siano eletti membri del Parlamento nazionale o di assemblee regionali
ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a
richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la
durata del loro mandato. La medesima disposizione si applica ai
lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.
I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati
utili, a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del
diritto e della determinazione della misura della pensione a carico della
assicurazione generale obbligatoria di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n.
1827, e successive modifiche ed integrazioni, nonché a carico di enti,
fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive
della assicurazione predetta, o che ne comportino comunque l'esonero.
Durante i periodi di aspettativa l'interessato, in caso di malattia,
conserva il diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti
alla erogazione delle prestazioni medesime. Le disposizioni di cui al
terzo e al quarto comma non si applicano qualora a favore dei lavoratori
siano previste forme previdenziali per il trattamento di pensione e per
malattia, in relazione all'attività espletata durante il periodo di
aspettativa.
ART. 32. -
Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive. I
lavoratori eletti alla carica di consigliere comunale o provinciale che
non chiedano di essere collocati in aspettativa sono, a loro richiesta,
autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo strettamente
necessario all'espletamento del mandato, senza alcuna decurtazione della
retribuzione. I lavoratori eletti alla carica di sindaco o di assessore
comunale, ovvero di presidente di giunta provinciale o di assessore
provinciale, hanno diritto anche a permessi non retribuiti per un minimo
di trenta ore mensili.
TITOLO V NORME SUL COLLOCAMENTO
ART. 33. -
Collocamento. La commissione per il collocamento, di cui all'art. 26
della legge 29 aprile 1949, n. 264, è costituita obbligatoriamente presso
le sezioni zonali, comunali e frazionali degli Uffici provinciali del
lavoro e della massima occupazione, quando ne facciano richiesta le
organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative. Alla
nomina della commissione provvede il direttore dell'Ufficio provinciale
del lavoro e della massima occupazione, il quale, nel richiedere la
designazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro,
tiene conto del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali
e assegna loro un termine di 15 giorni, decorso il quale provvede
d'ufficio. La commissione è presieduta dal dirigente della sezione
zonale, comunale, frazionale, ovvero da un suo delegato, e delibera a
maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del
presidente. La commissione ha il compito di stabilire e di aggiornare
periodicamente la graduatoria delle precedenze per l'avviamento al lavoro,
secondo i criteri di cui al quarto comma dell'art. 15 della legge 29
aprile 1949, n. 264. Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta
nominativa, la sezione di collocamento, nella scelta del lavoratore da
avviare al lavoro, deve uniformarsi alla graduatoria di cui al comma
precedente, che deve essere esposta al pubblico presso la sezione medesima
e deve essere aggiornata ad ogni chiusura dell'ufficio con la indicazione
degli avviati. Devono altresì essere esposte al pubblico le richieste
numeriche che pervengono dalle ditte. La commissione ha anche il
compito di rilasciare il nulla osta per l'avviamento al lavoro ad
accoglimento di richieste nominative o di quelle di ogni altro tipo che
siano disposte dalle leggi o dai contratti di lavoro. Nei casi di
motivata urgenza, l'avviamento è provvisoriamente autorizzato dalla
sezione di collocamento e deve essere convalidato dalla commissione di cui
al primo comma del presente articolo entro dieci giorni. Dei dinieghi
di avviamento al lavoro per richiesta nominativa deve essere data
motivazione scritta su apposito verbale in duplice copia, una da tenere
presso la sezione di collocamento e l'altra presso il direttore
dell'Ufficio provinciale del lavoro. Tale motivazione scritta deve
essere immediatamente trasmessa al datore di lavoro richiedente. Nel
caso in cui la commissione neghi la convalida ovvero non si pronunci entro
venti giorni dalla data della comunicazione di avviamento, gli interessati
possono inoltrare ricorso al direttore dell'Ufficio provinciale del
lavoro, il quale decide in via definitiva, su conforme parere della
commissione di cui all'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264. I
turni di lavoro di cui all'art. 16 della legge 29 aprile 1949, n. 264,
sono stabiliti dalla commissione e in nessun caso possono essere
modificati dalla sezione. Il direttore dell'Ufficio provinciale del
lavoro annulla d'ufficio i provvedimenti di avviamento e di diniego di
avviamento al lavoro in contrasto con le disposizioni di legge. Contro
le decisioni del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro è ammesso
ricorso al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Per il
passaggio del lavoratore dall'azienda nella quale è occupato ad un'altra
occorre il nulla osta della sezione di collocamento competente. Ai
datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite degli uffici
di collocamento, sono applicate le sanzioni previste dall'art. 38 della
presente legge. Le norme contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264,
rimangono in vigore in quanto non modificate dalla presente legge.
ART. 34. -
Richieste nominative di manodopera. A decorrere dal novantesimo giorno
all'entrata in vigore della presente legge, le richieste, nominative di
manodopera da avviare al lavoro sono ammesse esclusivamente per i
componenti del nucleo familiare del datore di lavoro, per i lavoratori di
concetto e per gli appartenenti a ristrette categorie di lavoratori
altamente specializzati. da stabilirsi con decreto del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione centrale di cui
alla legge 29 aprile 1949, n. 264.
TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E
PENALI
ART.
35. - Campo di applicazione. Per
le imprese industriali e commerciali, le disposizioni dell'art. 18 e del
titolo III, ad eccezione del primo comma dell'art. 27, della presente
legge si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o
reparto autonomo che occupa più di quindici dipendenti. Le stesse
disposizioni si applicano alle imprese agricole che occupano più di cinque
dipendenti. Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese
industriali e commerciali che nell'ambito dello stesso comune occupano più
di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito
territoriale occupano più di cinque dipendenti. Le norme suddette si
applicano, altresì, alle imprese industriali e commerciali che nell'ambito
dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese
agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque
dipendenti anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata,
non raggiunge tali limiti. Ferme restando le norme di cui agli artt. 1
8, 9, 14, 15, 16 e 17, i contratti collettivi di lavoro provvedono ad
applicare i principi di cui alla presente legge alle imprese di
navigazione per il personale navigante.
ART. 36. -
Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli
appaltatori di opere pubbliche. Nei provvedimenti di concessione di
benefici accordati ai sensi delle vigenti leggi dello Stato a favore di
imprenditori che esercitano professionalmente un'attività economica
organizzata e nei capitolati di appalto attinenti all'esecuzione di opere
pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita determinante
l'obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare o di far
applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori
a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e
della zona. Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di
realizzazione degli impianti o delle opere che in quella successiva, per
tutto il tempo in cui l'imprenditore benefica delle agevolazioni
finanziarie e creditizie concesse dallo Stato ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge. Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia
accertata dall'Ispettorato del lavoro viene comunicata immediatamente ai
Ministri nella cui amministrazione sia stata disposta la concessione del
beneficio o dell'appalto. Questi adotteranno le opportune
determinazioni, fino alla revoca del beneficio, e nei casi più gravi o nel
caso di recidiva potranno decidere l'esclusione del responsabile, per un
tempo fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore concessione di
agevolazione finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto. Le
disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando si
tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi
da enti pubblici, ai quali l'ispettorato del lavoro comunica direttamente
le infrazioni per l'adozione delle sanzioni.
ART. 37. -
Applicazione ai dipendenti da enti pubblici. Le disposizioni della
presente legge si applicano anche ai rapporti di lavoro e di impiego dei
dipendenti da enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente
attività economica. Le disposizioni della presente legge si applicano
altresì ai rapporti di impiego dei dipendenti dagli altri enti pubblici,
salvo che la materia sia diversamente regolata da norme speciali.
ART. 38. -
Disposizioni penali. Le violazioni degli artt. 2, 4, 5, 6, 8 e 15 primo
comma, lett. a), sono punite, salvo che il fatto non costituisca più grave
reato, con l'ammenda da lire 100.000 a lire un milione o con l'arresto da
15 giorni ad un anno. Nei casi più gravi le pene dell'arresto e
dell'ammenda sono applicate congiuntamente. Quando, per le condizioni
economiche del reo, l'ammenda stabilita nel primo comma può presumersi
inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di
aumentarla fino al quintuplo. Nei casi previsti dal secondo comma,
l'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di
condanna nei modi stabiliti dall'art. 36 del codice penale.
ART. 39. -
Versamento delle ammende al Fondo adeguamento pensioni. L'importo delle
ammende è versato al Fondo adeguamento pensioni dei lavoratori.
ART. 40. -
Abrogazione delle disposizioni contrastanti. Ogni disposizione in
contrasto con le norme contenute nella presente legge è abrogata.
Restano salve le condizioni dei contratti collettivi e degli accordi
sindacali più favorevoli ai lavoratori.
ART. 41 - Esenzioni
fiscali. Tutti gli atti e documenti necessari per la attuazione della
presente legge e per l'esercizio dei diritti connessi, nonché tutti gli
atti e documenti relativi ai giudizi nascenti dalla sua applicazione sono
esenti da bollo, imposte di registro o di qualsiasi altra specie e da
tasse. |